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LA PAROLA ALL`ESPERTO



AMBIENTE E SICUREZZA

REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI: REGOLE SULLA CONSERVAZIONE DEL CARTACEO

Un recente interpello del Ministero dell`Ambiente spiega chiaramente che i consulenti aziendali non possono conservare i registri di carico e scarico dei rifiuti dei propri clienti.

Per legge, la conservazione dei registri è permessa solo alle Associazioni di categoria, come la CONFARTIGIANATO.

Con l’interpello n. 70069/2023, il Ministero dell`Ambiente e della Sicurezza energetica ha chiarito che i registri di carico e scarico dei rifiuti possono essere conservati esclusivamente nei luoghi previsti dal Testo Unico Ambientale, cioè:

  • impianti di produzione;
  • impianti di stoccaggio;
  • impianti di recupero e/o smaltimento;
  • sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto;
  • sede operativa dei commercianti e degli intermediari. 

La conservazione presso qualunque altro luogo come, ad esempio, presso un consulente (commercialista, consulente ambientale, ecc.), si configura come una forma di tenuta incompleta del registro alla quale si applica la relativa sanzione.

E’ doveroso precisare che si continuano comunque ad applicare le altre forme di tenuta espressamente previste nel Testo Unico Ambientale come la tenuta, a determinate condizioni, presso le Associazioni di Categoria.

Se vuoi gestire al meglio i tuoi registri rifiuti, affidati a noi.

Contatta il ns. referente Roberto Corti al numero 031.316363 o manda una mail a: ambiente@confartigianatocomo.it

 

Riferimenti normativi:


A cura di Emanuela Tardiola